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    <title>News MAP</title>
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    <description>News MAP formato RSS 2.0</description>
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      <title>Studi di settore: nuovo “paletto” della Cassazione</title>
      <link>http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=1833</link>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <description>&lt;![CDATA[La Corte di cassazione con l’Ordinanza del 31/08/2010 n. 18941 ha messo  nuovamente in discussione l’accertamento fissato dagli Studi di settore.  Nel caso di specie, ha accolto le motivazione di una società che contestava la legittimità dell’atto impositivo perché l’attività svolta non era perfettamente coincidente con quella presa a “parametro” dall’Amministrazione. ]]&gt;</description>
      <dc:creator>Redazione Multimap</dc:creator>
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      <title>Fatturazione prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate</title>
      <link>http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=1832</link>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <description>&lt;![CDATA[Di seguito un abstract della risoluzione n.87/E del 20/08/2010 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.Il quesito posto all'Agenzia verte sul trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero rese da una casa di cura non convenzionata.L'istante è infatti una clinica privata polispecialistica, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni di diagnosi e cura, erogate da medici e paramedici che operano come liberi professionisti e fornite dalla clinica, sono fatturate in regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18, sia dalla casa di cura che dai liberi professionisti che vi lavorano.Le prestazioni diverse da quelle suindicate, erogate dalla struttura sanitaria non convenzionata, sono fatturate al cliente con addebito dell’IVA ad aliquota ordinaria. La modalità di fatturazione raccomandata dalla Regione di appartenenza della clinica ha determinato per la società istante la realizzazione di un maggior volume di affari per operazioni esenti da IVA con conseguenze negative sul regime di detrazione dell’imposta. La casa di cura pertanto chiede se la modalità di fatturazione attuata sia corretta ed in particolare se le prestazioni di diagnosi e cura svolte da operatori sanitari, liberi professionisti, nell’ambito della clinica, fatturate dalla stessa nei confronti del paziente, siano esenti da IVA. In caso di risposta affermativa, la società istante chiede se possa optare per la separazione dell’attività tipica della casa di cura da quella avente ad oggetto le prestazioni degli operatori sanitari liberi professionisti rese all’interno della stessa struttura.L'Agenzia ritiene corretto che la società istante emetta fattura in esenzione da IVA, nei confronti del paziente, in relazione alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente, per conto della struttura sanitaria, dai medici e paramedici che operano all’interno della casa di cura stessa. Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati, invece, dovranno essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all’alloggio e all’assistenza, quanto in relazione alla parte più attinente alla diagnosi e alla cura.
Tali prestazioni sono imponibili ai fini Iva con aliquota del 20%, salva l’applicabilità dell’aliquota del 10% alle prestazioni di maggior comfort di cui al n. 120 della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.Con riguardo alla facoltà di optare per la separazione dell’attività afferente le prestazioni mediche effettuate da personale sanitario con rapporto libero professionale da quella tipica della casa di cura, al fine di ovviare alle limitazioni della detrazione correlate all’applicazione della regola del pro rata, deve concludersi che l’attività consistente nel rendere prestazioni di ricovero e cura non può essere separata dall’attività avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente in quanto le due predette attività, sebbene siano assoggettate ad un diverso regime Iva, sono riconducibili ad un unico codice della classificazione ATECO.]]&gt;</description>
      <dc:creator>Redazione Multimap</dc:creator>
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      <title>Agevolazioni prima casa, l'interpello delle Entrate</title>
      <link>http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=1831</link>
      <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <description>&lt;![CDATA[Il contribuente, che si rivolge all’Agenzia con la risoluzione n.86/E, chiede se possa fruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di altra abitazione differente rispetto a quella attuale, acquistata dal proprio coniuge e con il quale lo stesso è in comunione legale. Nella nota II bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR, si prevede che l’applicazione agevolata dell’imposta di registro è subordinata all’esistenza di particolari condizioni tra cui che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Detti requisiti soggettivi ed oggettivi devono ricorrere congiuntamente ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate.Nel caso prospettato si evince che l’immobile in cui abita il contribuente è stato acquistato dal coniuge prima di contrarre matrimonio e, pertanto l’istante non risulta proprietario pro quota di detto immobile.In considerazione di tale circostanza, il contribuente può fruire in relazione all’acquisto di un nuovo immobile delle agevolazioni “prima casa”, sempreché ovviamente risultino rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma ai fini della spettanza dell’agevolazione. Resta inteso che, come peraltro precisato con circolare n. 38 del 12 agosto 2005, nell’ipotesi in cui uno solo dei due coniugi, in regime di comunione di beni, possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto l’altro coniuge prima del matrimonio ha acquistato un’abitazione avvalendosi di detta agevolazione) il beneficio fiscale risulta applicabile nella misura del 50 per cento, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.
]]&gt;</description>
      <dc:creator>Redazione Multimap</dc:creator>
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      <title>Circolare 44/E Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei</title>
      <link>http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=1830</link>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <description>&lt;![CDATA[La circolare fornisce altresì chiarimenti con riferimento ai soggetti per i quali la sospensione è stata prorogata fini al 20 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il provvedimento 16 marzo 2010 stabilisce che i versamenti i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione (6 aprile – 30 novembre 2009) non eseguiti a causa della medesima sospensione, sono effettuati mediante un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2010, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Con la presente Circolare vengono forniti ulteriori ragguagli ed istruzioni.]]&gt;</description>
      <dc:creator>Redazione Multimap</dc:creator>
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      <title>Credito d’imposta per gli autotrasportatori</title>
      <link>http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=1829</link>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <description>&lt;![CDATA[Il credito è fissato nella misura di:
*) Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.
*)  Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il
credito d’imposta è stabilito nella misura del 77 per cento dell’importo pagato
quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo.]]&gt;</description>
      <dc:creator>Redazione Multimap</dc:creator>
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